venerdì, Novembre 22, 2024
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Librerie chiuse, negozi per bimbi aperti solo due giorni: la nuova ordinanza di De Luca

Ancora una volta in Campania, un’ordinanza regionale rende ancora più restrittive le misure del governo in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“Dopo un momentaneo arresto dell’incremento dei casi di contagio, negli ultimi giorni si è registrata nuovamente una curva crescente della diffusione del virus, tanto su scala nazionale quanto regionale e, a fronte della descritta situazione, pervengono dalle Forze dell’Ordine segnalazioni circa l’incremento delle violazioni delle vigenti prescrizioni e misure, nazionali e regionali, sul territorio regionale della Campania”: così il nuovo decreto del presidente della Regione Campania motiva le nuove restrizioni che prevedono apertura delle librerie e negozi di vendita di carta e cartone dal 3 maggio e aperture solo mattutine per i negozi di articoli per bambini.

Con l’ordinanza n. 32 del 12/4/2020 vengono prorogate le precedenti ordinanze, allineandole alle indicazioni nazionali, fino al prossimo 3 maggio, e inserisce nuove prescrizioni per i cantieri e il commercio. Ecco in sintesi la parte ordinativa:

Librerie e cartolerie

Per il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;

Negozi per bambini

Il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8 -14. Nella settimana del 1 maggio 2020, l’apertura è consentita nellevmattinate del martedì e del giovedì, secondo l’orario sopra indicato.

Cantieri Edili

E’ sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.

Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonchè degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.

Il testo dell’ordinanza: QUI
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