Dall’aula del Senato via libera alla fiducia sul decreto legge in tema di bollette, che prevede misure urgenti in favore di famiglie e imprese consistenti in agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas, maggiore trasparenza delle offerte al dettaglio e rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.
L’articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un Isee fino a 25.000 euro. Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).
L’articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili. In primo luogo, si prevede che la società Acquirente unico s.p.a., nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ricorra agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica ovvero alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all’ingrosso.
Viene quindi soppresso il termine entro cui Arera deve intervenire per disciplinare il servizio di vulnerabilità, stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi non prima del 31 marzo 2027). Viene inoltre disciplinato un regime transitorio, nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela. L’articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese.
In particolare dispone la destinazione, per l’anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
L’articolo 4, con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, introduce disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili per fare fronte all’emergenza dell’aumento dei prezzi del gas naturale ed energia elettrica derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale.
L’articolo 5 introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l’intervento di Arera, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di Arera in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.
L’articolo 6 specifica che le misure cautelari adottate da Arera al fine del più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati possano essere applicate anche avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente. L’articolo prevede inoltre l’oscuramento dei siti internet utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (c.d. secondary ticketing), in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell’eventuale impugnazione.
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