Arrivano i primi chiarimenti dopo le molteplici richieste dei cittadini riguardo al termine “Congiunti” utilizzato dal premier Conte per illustrare il DPCM sulla Fase 2.
Durante la diretta di domenica 26 aprile per annunciare l’avvio della Fase 2, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che, dal 4 maggio in poi, sarà possibile far visita ai propri congiunti. Cosa si intende, però, per “congiunti”?
A livello giuridico è l’articolo 307 del codice penale a stabilirlo. In questa definizione rientrano: “Ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”. In questa definizione, dunque, sono esclusi i partner cui non si è uniti “legalmente”.
Tuttavia, a quanto si apprende dalle specifiche di Palazzo Chigi, con “congiunti” nel DPCM che traghetterà l’Italia verso la fase non si intendono solo i legami sanciti dalla legge ma “parenti e affini, coniugi, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”.
Si va dunque verso un’interpretazione più ampia del termine utilizzato dal Presidente del Consiglio che ava già iniziato a far discutere.
Anche dopo questo chiarimento, però, continuano gli interrogativi: “Cosa e chi stabilisce che siano rapporti ‘stabili’?
Nei prossimi giorni sul sito del governo saranno pubblicate Le Faq che chiariranno ulteriori dubbi e interpretazioni sul provvedimento.
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