venerdì, Novembre 22, 2024
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Facciamo chiarezza sul ddl Zan: cosa occorre sapere

Una legge contro ogni tipo di discriminazione

“Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.”

Questo è quanto si legge sul documento dedicato al ddl contro l’omotransfobia (e non solo), trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla presidenza il 5 novembre 2020. Ribattezzata anche “legge Zan” dal cognome del deputato del Pd, Alessandro Zan, la legge ha l’obiettivo di contrastare le discriminazioni basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

Alessandro Zan, oltre ad essere un parlamentare del Pd, è anche un attivista per i diritti LGBT ed ha promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie, aperto anche alle coppie omosessuali.

Una legge a tutela della diversità

La proposta di legge non riguarda, dunque, solo persone omosessuali o transgender, ma abbraccia, in maniera più ampia, ogni tipo di discriminazione, anche quelle rivolte a donne o a persone affette da disabilità. Questa legge tutela la diversità in ogni sua forma, frammento importante della nostra realtà, eppure così a rischio e poco tutelata in una società che vogliamo resti statica e chiusa ai cambiamenti.

Interpretazioni alquanto fuorvianti sono state espresse riguardo il ddl Zan ed hanno portato a credere che fosse una legge pensata esclusivamente per la comunità LGBT, anche essa inclusa tra le categorie maggiormente discriminate.

Nell’articolo 1 del testo, in relazione alle questioni di sesso, orientamento sessuale e identità di genere, viene infatti specificato che “per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

Inoltre, per alcuni articoli del codice penale, che prevedevano sanzioni e provvedimenti per reati fondati solo su motivi religiosi o di odio razziale, è stata proposta una modifica con l’aggiunta delle seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.»

L’approvazione di tale legge garantirebbe provvedimenti penali anche per reati e azioni commesse sulla base di motivazioni legate a discriminazioni che non siano di tipo religioso o razziale.

Introduzione di nuovi provvedimenti penali

Tra i provvedimento introdotti dal ddl Zan è prevista la reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette atti di discriminazione fondati “sul sesso,  sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”. La legge prevede anche il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi; la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. Il condannato può però ottenere la sospensione condizionale della pena se prende parte a lavori in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati.

Libertà di pensiero e di scelta

Non solo la libertà di essere ciò che si vuole, ma anche la possibilità di esprimersi e scegliere come mostrarsi. Una possibilità che dovrebbe essere diritto di ogni essere umano, indipendentemente dalle scelte personali, politiche o religiose. Un altro tassello toccato dal ddl Zan attraverso l’art. 4, inerente il “Pluralismo delle idee e libertà delle scelte”:

«Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.»

Ma perché la legge contro l’omofobia, già approvata dalla Camera, si è bloccata in Senato?

Il ddl Zan è stato approvato, in prima lettura, il 4 novembre 2020 alla Camera e alla fine di aprile 2021 è stato calendarizzato al Senato, in commissione Giustizia, dove è rimasto bloccato per diversi mesi, a causa delle resistenze di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sostenuti da alcuni esponenti del mondo cattolico. Oltre ad aver definito il provvedimento non prioritario, tali schieramenti ritengono che una proposta di legge, riguardante specificatamente i reati basati sulle discriminazioni di cui si è ampiamente discusso in precedenza, sarebbe superflua e non necessaria, in quanto, secondo la loro opinione, basterebbe modificare la già esistente legge Mancino, che punisce i reati e le discriminazioni basate su nazionalità, etnia e credo religioso.

A seguito della mobilitazione di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, sembra che qualcosa si sia finalmente mosso, visto che il 28 aprile 2021 l’approvazione del ddl è stata calendarizzata dal Senato.

Promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione

Oltre i provvedimenti contro le diverse forme di discriminazione, la legge Zan includerebbe anche l’istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, come si legge nell’art. 7 del ddl:

«La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.»

Il rispetto della diversità, delle forme di espressione e delle opinioni altrui è una questione che riguarda, in primo luogo, noi stessi e, poi, chi ci circonda. Se non abbiamo rispetto per gli altri, come possiamo averlo per noi stessi o pretendere di insegnarlo ai nostri figli?

 

Maria Rita Balletta
Maria Rita Balletta
Studentessa di Giornalismo ed Editoria presso l'Università di Roma Tre. Appassionata di Cultura, Ambiente e Sport.
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