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15 febbraio 1996: 25 anni fa veniva introdotto il reato di violenza sessuale

IL 15 Febbraio 1996 viene approvata la legge numero 66 recante le Norme contro la violenza sessuale. Traguardo storico e baluardo normativo nella lotta alla violenza contro le donne.

L’innovazione  di maggior rilievo è l’abrogazione degli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 cp (Delitti contro la libertà sessuale) e la riscrittura delle condotte punibili concernenti la libertà sessuale. In tal modo  la violenza sessuale e gli altri delitti che ledono la sfera sessuale da reati contro la moralità pubblica e il buon costume diventano “reati contro la persona”. Di conseguenza, viene meno la vetusta distinzione tra “violenza carnale” e “atti di libidine” e la violenza viene accorpata sotto l’alea di una unica figura, scevra da qualsiasi valutazione “moralistica”, ma volta a tipizzare l’offesa alla persona che viene violentata. Oggi, il reato di violenza sessuale è compreso nell’ambito dei Delitti sessuali disciplinati nel nostro Codice penale negli articoli 609 bis e seguenti. Inoltre, viene introdotto il reato di violenza di gruppo e si sancisce la tutela della riservatezza della vittima.

Tale modifiche non assumono carattere formale, ma incidono sulla consacrazione della libertà sessuale come diritto della persona umana.

Infatti, storicamente lo stupro era trattato con indifferenza o indulgenza, soprattutto quando la vittima apparteneva ad una classe poco abbiente. Con l’introduzione del codice fascista Rocco e con la legge nr. 66 del 1996 si è deciso di tutelare normativamente la forma più grave di offesa alla persona. Ed un ulteriore passo in avanti è avvenuto con la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, conosciuta come “Codice Rosso”. La legge deve il suo nome alla misura che prevede una corsia preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro le donne e contro i minori, come avviene in un pronto soccorso. Dal punto di vista procedurale, è stata prevista una celerità dei termini di avviamento delle indagini. Dal punto di vista normativo, sono state introdotte nuove fattispecie tra le quali il reato di sfregio del volto, punito con la reclusione da 8 a 14 anni (in caso di morte della vittima con l’ergastolo) ed il delitto del cd. revenge porn.

Sulla base degli innesti normativi avvenuti nel tempo e sull’attenzione del legislatore sulla violenza in tutte le sue forme è necessario chiedersi fino a che punto il diritto penale può esercitare una valida funzione di orientamento dei comportamenti umani. Il problema è culturale, sociale ed in ultimo giuridico. L’educazione a stereotipi comportamentali, maschili da un lato e femminili dall’altro, origina aspettative di ruolo in ciascuno dei partners, spesso fraintese dall’uomo, e quindi capaci di degenerare in atti sessuali violenti. Inoltre, l’adozione di strumenti di prevenzione e di assistenza deve essere priorità assoluta da parte delle Istituzioni per fronteggiare le quotidiane forme di violenza che si verificano nel nostro paese.

Le forme di violenze ancora oggi sono all’ordine del giorno è ciò deve essere un monito per lo Stato affinché non accada mai più.

 

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